In alternativa per i titolari di reddito d’impresa, "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2 lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi", secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di 2.065,83 euro, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato.

La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.

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